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Supplenze e insegnamento lingue nelle scuole. “Inspiegabile” l’esclusione dei non italiani

Il bando del Ministero dell’Istruzione sulle graduatorie per i supplenti (DM 353/2014) è stato dichiarato dal Tribunale di Milano discriminatorio. Accogliendo il ricorso presentato da ASGI APN e CUB SUR Scuola Università Ricerca, il MIUR sarà costretto a rivedere la graduatoria. D’altronde, spiegano i ricorrenti, si tratta di disposizioni di legge nazionali e comunitarie che dovrebbero essere conosciute al Ministero.  per la formazione delle graduatorie triennali di circolo e di istituto per le supplenze di insegnamento, nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza italiana e comunitaria. Si tratta infatti di includere nei requisiti generali per l’ammissione anche le categorie dei cittadini comunitari, lungosoggiornanti, rifugiati politici e titolari di protezione sussidiaria (che nell’insieme rappresentano piu del 60% degli stranieri residenti in Italia), nonchè i titolari della cosiddetta “carta blu”, ovvero gli stranieri altamente qualificati.
Il giudice del Tribunale di Milano ha anche bocciato un’ altra clausola del bando, definita dallo stesso “inspiegabile”, che
prevedeva la precedenza degli italiani nelle graduatorie per le supplenze di conversazione in lingua straniera, le uniche alle quali gli stranieri erano già stati ammessi, se pure in posizione subordinata.
L’adeguamento alla normativa comunitaria prevede che a far supplenza e ad insegnare conversazione in lingua straniera siano coloro che abbiamo i titoli di studio adeguati, a prescindere dall’avere o meno un passaporto italiano. Una norma, in definitiva, di buon senso.
Anna Meli
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