Entra in vigore oggi 12 giugno il nuovo Patto europeo su migrazione e asilo che esternalizza ulteriormente le procedure di ingresso nell’UE, limitando i diritti delle persone in movimento. Una svolta restrittiva del diritto di asilo in Europa. Ne abbiamo parlato con un esperto, Gianfranco Schiavone del Consorzio italiano di solidarietà-Ufficio rifugiati onlus di Trieste
di Anna Pozzi
Il 12 giugno 2026 entra in vigore il “Patto europeo su migrazione e asilo”, un sistema di regole frutto di un lungo processo cominciato già alla fine degli anni Novanta. Dopo la crisi del 2015, con l’arrivo di oltre un milione di persone provenienti soprattutto da Siria e Afghanistan, la Commissione europea avviò un primo tentativo di riforme con l’“Agenda europea per le migrazioni”, che tuttavia non trovò l’accordo degli Stati sulle proposte più rilevanti. Il 23 settembre 2020, venne quindi presentata la proposta del nuovo “Patto su immigrazione e asilo”, che si compone di dieci testi, di cui nove Regolamenti e una Direttiva sull’accoglienza. Secondo molte organizzazioni, avrà un impatto profondamente restrittivo sul diritto di asilo in Europa e, più in generale, sui diritti delle persone in movimento, consolidando la tendenza a esternalizzare le frontiere sia per la valutazione delle domande che per i rimpatri, anche attraverso accordi con Paesi terzi extra UE cosiddetti “sicuri”. Il governo italiano ha presentato il 4 giugno un decreto legge per l’attuazione del nuovo Patto, nonostante fosse ancora in corso l’esame parlamentare del disegno di legge relativo, approvato dal Consiglio dei Ministri negli scorsi mesi.
«In sostanza – fa notare Gianfranco Schiavone, studioso delle migrazioni internazionali e presidente del Consorzio italiano di solidarietà-Ufficio rifugiati onlus di Trieste – i Paesi europei cercano di rimanere formalmente rispettosi delle normative sui rifugiati, provando, però, il più possibile a non assumersene la responsabilità, mantenendoli lontani dai propri territori».
Quali sono le principali criticità presenti nel nuovo Patto?
La riforma opera soprattutto sulle cosiddette “procedure” di esame delle domande di asilo comprimendo i diritti dei richiedenti. Nello specifico viene ampliata, fino renderla generale e ordinaria, la cosiddetta “procedura accelerata” con applicazione alle frontiere esterne, dove si dovrà valutare rapidamente se la domanda è infondata o inammissibile. Questa procedura, che è strettamente connessa all’applicazione di misure di limitazione della libertà dei richiedenti protezione internazionale, potrebbe essere applicata nelle ipotesi più disparate: ad esempio se si considera la provenienza della persona richiedente asilo da un Paese ritenuto “sicuro”.
Tale impostazione potrebbe prestarsi a un elevato rischio di errore?
Certamente. Anche perché i concetti usati dal nuovo testo normativo sono scivolosissimi. Le domande di asilo vengono purtroppo abitualmente verbalizzate in contesti del tutto inidonei, come stazioni di polizia, posti di sbarco affollati e caotici, luoghi di detenzione o altro, dove chi è stato vittima di pregresse torture e trattamenti inumani e degradanti subisce un nuovo trauma, che ostacola il formarsi di una narrazione coerente e non contraddittoria. Assai problematica appare in particolare la previsione di un’automatica applicazione della procedura accelerata nei riguardi di chi proviene da un Paese per il quale la percentuale di riconoscimenti della protezione internazionale sia pari o inferiore al 20%, senza tenere in considerazione l’appartenenza etnica, religiosa, politica o sociale del richiedente, né alcun’altra caratteristica e condizione. Viene in tal modo introdotto nell’ordinamento giuridico una sorta di criterio statistico di “meritevolezza” che ritengo non compatibile con l’obbligo da parte dello Stato di condurre un esame equo e completo della domanda di asilo su base individuale.
In che modo cambia il sistema di accoglienza?
La nuova normativa non interviene sulla irrisolta questione della grande difformità dei sistemi di accoglienza tra i diversi Paesi europei e non pone un freno all’utilizzo di modalità di accoglienza segreganti in grandi centri isolati, nonostante l’esperienza abbia ampiamente indicato il livello elevato di nocività di tali scelte. La nuova normativa rende più facile e frequente il ricorso a forme di limitazione della libertà di circolazione, e talvolta anche di libertà personale, del richiedente asilo. È un tentativo di forzare il sistema giuridico, riducendo la rilevanza di principi fondamentali, pur senza cassarli apertamente. Non dovrebbe essere possibile applicare in modo estensivo le procedure di frontiera e le connesse misure di limitazione della libertà a persone la cui unica “colpa” è di essere arrivate nel territorio dello Stato in cui chiedono asilo nel solo modo che avevano a disposizione, ma è ciò che quasi certamente si cercherà di fare, in Italia e altrove. Il rischio è di creare un sistema sospeso tra libertà e detenzione. Dobbiamo aspettarci un periodo nel quale i “campi di confinamento” per i richiedenti asilo diventeranno uno scenario ordinario.
In che cosa consistono le misure di “solidarietà obbligatoria” tra gli Stati membri?
Si tratta della possibilità di effettuare ricollocazioni dei richiedenti asilo – e in parte dei beneficiari di protezione internazionale – dallo Stato che si trova in un contesto di particolare pressione in termini di arrivi verso altri. Tuttavia, il nuovo regolamento non corregge affatto gli aspetti più critici di quello precedente, noto come Dublino III. La nuova normativa, infatti, mantiene inalterato il criterio che assegna la competenza a esaminare la domanda di asilo allo Stato membro nel quale è avvenuto il primo ingresso “irregolare” del richiedente asilo, ovvero tutti i Paesi che hanno frontiere esterne e si trovano lungo rotte migratorie. Il nuovo meccanismo configura una solidarietà facoltativa e a geometria variabile; gli Stati, infatti, sono tenuti, in date situazioni, a supportare il Paese più esposto, ma possono farlo anche erogando contributi economici allo Stato membro in difficoltà o addirittura a Paesi terzi extra UE per rafforzare il contrasto dei flussi migratori verso l’Europa, mentre le ricollocazioni dei richiedenti protezione internazionale rimangono di fatto non obbligatorie.
Questa riforma, dunque, non contribuirà a ridurre la disomogeneità nelle presenze dei richiedenti asilo tra i diversi Stati membri?
No. Anzi, è molto probabile che questa disomogeneità aumenterà ulteriormente. Spaventati sia dal totale fallimento del sistema Dublino, che in oltre vent’anni di funzionamento non è riuscito a impedire i cosiddetti “movimenti secondari” – ovvero gli spostamenti da uno Stato UE a un altro -, sia dalla bassissima efficacia generale del sistema di allontanamenti ed espulsioni (circa il 20% di quelli decretati), invece di interrogarsi a fondo sulle molteplici ragioni di tale fallimento e modificare le normative in modo da renderle più inclusive, si è deciso di seguire la strategia opposta, aumentando a dismisura le misure repressive e, con esse, i relativi costi.
Che cosa cambierà per l’Italia?
L’Italia, in ragione delle migliaia di arrivi alle frontiere esterne, è il Paese che dovrebbe applicare il più alto numero di procedure accelerate di frontiera, rivedendo in senso restrittivo il suo sistema di asilo. In particolare, dovrebbero sorgere in prossimità delle aree di confine nuove strutture di accoglienza/trattenimento dalla natura giuridica assai incerta, in cui ammassare migliaia di persone e definirne il destino in tempi rapidi e con modalità che, senza esagerazione, potremmo definire sommarie. Uno scenario decisamente inquietante. Se e come, e con quali risorse economiche ciò avverrà (il nuovo sistema prevede enormi investimenti economici) non è ancora possibile stabilirlo. Ogni Stato dovrà adottare programmi di implementazione nazionale, che devono procedere in parallelo affinché l’intero nuovo sistema sia operativo in tutta l’UE per l’estate 2026. Alla vigilia dell’entrata in vigore del nuovo Patto, il Governo italiano non aveva avviato alcuna consultazione con le parti sociali, le autorità locali e regionali e altri portatori di interessi, in particolare i rappresentanti delle organizzazioni della società civile.
Quale sarà l’impatto sul sistema di accoglienza italiano?
Le previsioni sono fosche e vanno valutate alla luce di una situazione attuale già caratterizzata da enormi carenze. Come evidenziato anche dal rapporto “La frontiera ovunque. Centri d’Italia 2026”, pubblicato lo scorso aprile da Action Aid in collaborazione con Openpolis, il sistema italiano riproduce un’emergenza interna, voluta dalle scelte pubbliche, in assenza di arrivi da “invasione”. Gli accolti a fine 2024 erano134.549, lo 0,23% della popolazione residente. Grandi centri, sovraffollamento, crescita dei gestori profit, servizi per l’integrazione ridotti, aumento elevato della prima accoglienza, diminuzione dei controlli delle prefetture e mancata protezione dei minori: sono queste le conseguenze di uno stato “eccezionale” trasformato a regola, che penalizza i più vulnerabili, prima di tutto i minori stranieri non accompagnati.
Il controverso sistema-Albania diventa così un modello di “esternalizzazione” per l’Europa intera?
L’esperimento dei centri italiani in Albania si inserisce in un dibattito politico molto acceso in Europa che guarda, appunto, alla possibilità di attuare nuove forme di esternalizzazione sia per l’esame delle domande di asilo che per le procedure di rimpatrio. Se fino a oggi si era cercato di bloccare l’arrivo dei rifugiati attraverso il sostegno economico e logistico a Paesi terzi, ora si va delineando la possibilità di “portare indietro” dall’Europa verso Paesi terzi chi chiede asilo, rifiutando di esaminare le loro domande di protezione. Per tornare all’esempio dell’Albania, se la Corte di Giustizia dell’Unione dovesse concludere che il sistema dei centri gestiti sotto giurisdizione italiana è illegittimo, essi potrebbero essere ceduti all’Albania, che diventerebbe così responsabile delle domande di asilo di cui l’Italia ha inteso disfarsi.
Che cosa si intende per “Paese terzo sicuro”?
Un Paese viene definito tale perché si ritiene rispetti la Convenzione di Ginevra sui rifugiati. Con le nuove modifiche, uno Stato UE potrà rinviare il richiedente asilo verso un qualsiasi Paese terzo extra UE, senza esaminare la domanda, nel caso esista un accordo o un’intesa con tale Paese.
Così facendo, però, il sistema d’asilo in UE viene ulteriormente indebolito…
In effetti, le nuove norme non migliorano il sistema di protezione dei rifugiati e non costituiscono neppure una risposta specifica e temporanea a un contesto di crisi. Hanno invece come unica e chiara finalità quella di ostacolare, fino a renderlo generalmente impossibile, l’accesso alla protezione nell’UE tramite una sorta di cessione dei propri obblighi giuridici, dietro lauto compenso, ad altri Stati extra UE. Di fatto ciò che stiamo tentando di fare è di “vendere” a Paesi terzi le persone di cui non vogliamo occuparci.
Questa scheda e l’intervista è stata realizzata grazie al contributo dell’8×1000 della Chiesa Valdese
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